E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 56/2022 la Legge 4/03/2022 n. 18 di conversione del DL 1/2022 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tra le novità si sopprime la durata temporale della validità del green pass per coloro che hanno effettuato la dose booster e per coloro che sono guariti dal covid dopo aver completato il ciclo primario di vaccinazione o dopo la dose booster.

Inoltre si prevede che il lavoratore, che in precedenza era stato dichiarato assente ingiustificato perché privo del green pass, ha diritto al rientro immediato nel luogo di lavoro qualora abbia conseguito la certificazione necessaria e il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sostituzione del lavoratore medesimo.

Infine si riconosce, fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES). Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.