Sulla G.U. n. 269/2022 è stata pubblicata la Legge 17/11/2022 n. 175 di conversione del DL 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) che tra le varie disposizioni prevede il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti, di un’indennità una tantum di 150 euro, erogata tramite il datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nel medesimo mese la retribuzione imponibile non superi i 1.538 euro.

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è compatibile con l’indennità una tantum, di analogo importo, riconosciuta a pensionati e altre categorie di soggetti.

Si ricorda che il provvedimento prevede anche il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

E’ anche previsto un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum già riconosciuta per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. L’incremento di 150 euro dell'indennità una tantum è subordinato alla condizione che il reddito complessivo del soggetto sia stato inferiore o pari a 20.000 euro, nel periodo d’imposta 2021.