In G.U. la conversione del Decreto Lavoro
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 153/2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del DL 48/2023, meglio noto come Decreto Lavoro, che tra le varie novità introdotte rispetto al testo originario, ha previsto la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, pubblici e privati, che si trovano in una delle situazioni elencate dal D.M. 4/2/2022.
In questo caso il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Invece viene disposta la proroga al 31/12/2023 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.
In particolare, i soggetti interessati sono:
- I genitori di figli minori di anni 14 a condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore;
- Coloro che siano accertati dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (che dovrà essere quindi reintrodotta) come maggiormente esposti al rischio contagio (per età; immunodepressione; …), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Si prevede anche la proroga al 31/12/2023 della possibilità di utilizzare gli strumenti informatici personali del dipendente, quando gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro.
La Legge 85/2023 prevede inoltre che, nel limite quantitativo fissato ex lege per il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato (20% dell'organico assunto direttamente), non si computano i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato.
Nella soglia di utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato, non si calcolano i soggetti disoccupati che fruiscano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, oltre ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che rientrano nelle categorie individuate da apposito regolamento comunitario (651/2014) e specificato con decreto del Ministro del Lavoro.
Infine si segnala che la disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe. Quindi, anche per i rinnovi vale la soglia temporale dei 12 mesi: la causale serve solo quando la sommatoria dei rapporti determina il superamento del citato limite di durata complessiva.
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