Sulla G.U. n. 21/2022 è stato pubblicato il DL 27/01/2022 n.4, che tra le misure urgenti adottate a sostegno delle imprese e del lavoro, interviene nuovamente sul DLgs148/2015 in materia di ammortizzatori sociali prevedendo, tra l’altro, che l’esame congiunto nell’ambito della consultazione sindacale, per richiedere sia la CIGO che la CIGS, possa avvenire anche telematicamente.

Ammortizzatori sociali - Viene soppresso l’ultimo periodo dell’art. 5, c.1-bis relativo all’esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese del settore della fabbricazione degli elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000. In particolare la Legge di Bilancio 2022 aveva previsto che detto esonero non doveva più trovare applicazione in caso di fruizione degli ammortizzatori sociali richiesti per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Questa disposizione adesso viene abrogata con la conseguenza che continua a trovare applicazione il citato esonero.

Il DL 4/2022 interviene sull’art. 7, c. 5-bis, relativo al pagamento diretto della CIG. Si precisa che il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati necessari solo per il pagamento dell’integrazione salariale e non anche per il saldo.

Riguardo alla compatibilità tra la fruizione della CIG e l’attività lavorativa, si prevede che il trattamento è sospeso quando attività di lavoro subordinato a tempo determinato è sia pari che inferiore a sei mesi.

Vien abrogato l’art. 22-ter, c. 5 che prevedeva che per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis (ossia la proroga della CIGS per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale) può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. Ne deriva che la proroga può essere richiesta per qualsiasi causale CIGS.

Viene anche corretta un’imprecisione contenuta nell’art. 29, c. 3bis. La norma in origine prevedeva che l’assegno di integrazione salariale poteva essere erogato dal FIS solo con le causali della CIGO. Adesso le causali possono anche essere quelle della CIGS.

Sempre in tema di ammortizzatori sociali si prevede che dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 i datori di lavoro dei settori individuati dai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al DL 4/2022 (es: agenzie e tour operator, ristorazione su treni e navi, catering per eventi, bar e altri esercizi simili senza cucina, discoteche, gestione funicolari e ski-lift ecc.) sono esonerati dal versamento del contributo addizionale sia per la CIG che per il FIS.

Infine si prevede in via eccezionale che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Sospensione versamenti fiscali - Si prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022 e i termini di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre p.v.

Contributi a fondo perduto - Viene istituito il Fondo per il rilancio delle attività economiche per la concessione a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (specificamente individuate dai codici ATECO). Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Le imprese devono altresì possedere i seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

I contributi sono concessi nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del Temporary framework e sono subordinati all’autorizzazione della Commissione UE.

Per ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente per via telematica, un’istanza al MISE.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite da Covid-19 – si incrementa la dotazione per destinare altri interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per fruire degli incentivi le imprese nell’anno 2021 devono avere subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Credito d’imposta per rimanenze di magazzino - il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Credito d’imposta per canoni di locazione – viene riconosciuto il credito d’imposta alle imprese del settore turistico anche per i canoni di locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La condizione per fruire del credito d’imposta è che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La misura deve rispettare i limiti e le condizioni delle Sezioni 3.1 oppure 3.12 del Temporary framework. Inoltre è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Tamponi gratis nelle scuole elementari – si estende anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie l’esecuzione gratuita dei tamponi già prevista per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Rientro a scuola senza tampone – si prevede che gli alunni delle scuole di tutti i livelli (materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado), in caso di presenza di casi Covid-19, possano continuare la didattica in presenza (oppure essere riammessi in classe) mediante la verifica del green pass con l’apposita APP senza la necessità di sottoporsi a tampone.

- Fringe benefit  ai figli minori di 21 anni - viene modificato l'art. 12 del TUIR includendo nuovamente tra i destinatari dei beni e servizi di cui all'art. 51, c. 2 dello stesso provvedimento anche i figli minori di anni 21, superando così la lacuna che era stata creata dal Dlgs 230/2021 sull'assegno unico e universale.