Sulla G.U. n. 21/2023 è stato pubblicato il DPCM 29/12/2022 che ha fissato in 82.705 (nel 2021 erano 69.700), per l’anno 2022, le quote d’ingresso in Italia degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

In particolare sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata sopra, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità di cui 30.105 sono destinate al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero (24.105 destinate ai lavoratori subordinati provenienti da determinati Paesi e 6.000 per i cittadini stranieri provenienti da Stati con i quali nel 2023 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria).

Nell’ambito delle 38.705 quote, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine e 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

E’ poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Per lavoro autonomo sono confermate le 500 quote già previste nel 2021, mentre vengono fissate in 44.000 (2.000 in più rispetto al 2021) le quote riservate al lavoro subordinato stagionale, inclusi i permessi pluriennali.

L’invio delle istanze per lavoro subordinato e autonomo è previsto per il giorno 27 marzo 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Il DPCM prevede inoltre che verrà emanata la consueta circolare congiunta (firmata dai Ministeri del lavoro, dell’agricoltura, dell’interno e degli affari esteri) che conterrà, oltre alle istruzioni operative, anche l’indicazione della documentazione necessaria per dimostrare, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione del cittadino straniero, che è stata effettuata la verifica presso il centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia.

Detta indisponibilità sussiste (e deve essere autocertificata dal datore di lavoro) quando ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni: assenza di riscontro da parte del centro per l’impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro, non idoneità del lavoratore e mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati al centro per l’impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.