Sulla G.U. n. 12/2022 è stato pubblicato il DPCM 21/12/2021 che ha fissato in 69.700 (nel 2020 erano 30.850) le quote d’ingresso in Italia, per l’anno 2021, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

In particolare sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata sopra, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità di cui 20.000 sono destinate al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero.

Nell’ambito delle 27.7000 quote, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

E’ poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Per lavoro autonomo sono confermate le 500 quote già previste nel 2020, mentre vengono fissate in 42.000 le quote riservate al lavoro subordinato stagionale, inclusi i permessi pluriennali.

L’invio delle istanze per lavoro subordinato e autonomo è previsto per il giorno 27 gennaio 2022, mentre al 1° febbraio 2022 per lavoro stagionale.

Il termine ultimo scade il 17 marzo 2022.