Sulla G.U. n. 127/2023 è stato pubblicato il DL 1° giugno 2023 n. 61, meglio noto come Decreto Alluvione, che tra le varie misure a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori, prevede anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

In particolare, l’art. 1 prevede che i soggetti che alla data del 1° maggio u.s. avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da inizio maggio, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo 1/05-31/08/2023 relativi:

-          ai versamenti e adempimenti tributari;

-          agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

-          ai versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta;

-          versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;

-          agli adempimenti relativi al rapporto di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che hanno sede o operano nei territori alluvionati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Nel periodo predetto non trovano quindi applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai citati adempimenti.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, così come gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Il provvedimento prevede anche che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, non ancora affidati all’agente della riscossione, così come i termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

L’art. 7 invece riconosce un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello della CIGO, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giorni, ai lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali.

La medesima integrazione al reddito, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa e fino ad un massimo di 15 giorni, è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso con all’evento straordinario emergenziale, all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che hanno richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello del lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Riguardo ai lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa nel limite di 90 giornate a quelli che alla data dell’evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo. Invece agli altri lavoratori agricoli è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro un limite massimo di 90 giorni.

Le integrazioni salariali predette sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il DL 61/2023 prevede che i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale in conseguenza degli eventi alluvionali sono dispensati dalla consultazione sindacale e dai limiti temporali di cui al D.lgs. 148/2015 e non sono tenuti a versare il contributo addizionale.

Le integrazioni salariali emergenziali sono incompatibili con tutti i trattamenti a sostegno del reddito di cui al D.lgs. 14/2015 e con i trattamenti di disoccupazione per gli agricoli, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e vengono erogate con pagamento diretto dell’INPS.

Invece, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati e che hanno sospeso l’attività viene riconosciuta un’indennità una tantum, riconosciuta dall’INPS, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro.