Attende solo la pubblicazione sulla G.U. il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e le misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Viene, prima di tutto, stabilito che le disposizioni del DDL non trovano applicazione nei confronti degli imprenditori né nei confronti dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.

Le disposizioni sulle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002) si applicano anche nei rapporti tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi.

Sono abusive e prive di effetto le clausole:

- che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto,

- che consentono di recedere senza congruo preavviso in caso di collaborazioni continuative,

- mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Viene poi prevista che l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché quelle per l’iscrizione a convegni e congressi. Sono invece integralmente deducibili, entro il limite di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità e quelle relative agli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni fornite da forme assicurative o di solidarietà.

Viene inoltre previsto che alla lavoratrice autonoma spetta l’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il congedo parentale invece spetta per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

In caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, il rapporto continua, ma l’esecuzione della prestazione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Se la malattia o l’infortunio sono di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi e dei premi rimane sospeso per l’intero periodo fino ad un massimo di 2 anni. Trascorso il biennio il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati nel periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. 

Per tutti coloro se sono iscritti alla gestione separata, i periodi di malattia certificata conseguenti ai trattamenti terapeutici per malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera. 

Viene modificato l’art. 409 c.p.c. specificando che una collaborazione è coordinata quando rispetto alle modalità di svolgimento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. 

Viene poi disciplinato il c.d. lavoro agile o smart working quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.