In data 30/31 maggio 2012, sono stati approvati, con il voto di fiducia, quattro maxi-emendamenti che modificano, in parte, il DDL sulla riforma del mercato del lavoro.
I quattro emendamenti riguardano la flessibilità in entrata, quella in uscita, gli ammortizzatori sociali, la formazione e le politiche per l’impiego e fanno riferimento ai seguenti articoli del DDL: 1-21; 22-40; 41-54; 55-77.
Per ciò che concerne la flessibilità in entrata e, in particolare le partite IVA, viene introdotto il tetto di 18.000,00 euro di reddito lordo annuale al di sopra del quale la collaborazione autonoma sarà considerata reale e non scatterà alcun obbligo di trasformazione del contratto. Anche i criteri che obbligano a trasformare il contratto divengnono meno rigidi: passano da sei a otto i mesi di collaborazione necessaria e si alza soglia del corrispettivo.
Previsto un salario base per i co.co.pro., che sarà calcolato sulla media dei contratti collettivi di riferimento; viene, inoltre, rafforzata l’una tantum: 6.000,00 euro per chi ha lavorato almeno sei mesi nell’ultimo anno.
Misure più morbide per ciò che concerne l’apprendistato ed i contratti a termine: nel primo caso, le imprese possono assumere anche se non hanno trasformato a tempo indeterminato il 50% dei contratti nell’ultimo triennio (come prevedeva il testo originario del DDL); nel secondo, la durata del contratto a tempo determinato senza bisogno di causale passa da sei mesi a un anno ed è stato ridotto a 20 giorni (da 30) l’intervallo consentito fra contratti a termine in alcuni particolari casi (come l’avvio di una nuova attività).
Per quanto riguarda la flessibilità in uscita e, in particolare, l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, è stata introdotta una limitazione alla discrezionalità del giudice nello stabilire il reintegro nei casi di licenziamenti disciplinari, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge. Viene, inoltre, regolamentata meglio la conciliazione obbligatoria che scatta nel caso di licenziamenti economici.
Con il secondo emendamento (ammortizzatori sociali) viene inserita una novità riguardo all’Aspi (Assicurazione Sociale Per l’Impiego): dal 2013 al 2015 (tre anni di sperimentazione), il lavoratore licenziato può chiedere di ricevere l’Aspi in un’unica soluzione, al fine di aprire un’attività.
Ci sono, infine, altre novità, introdotte dagli emendamenti approvati in commissione, che riguardano il mercato del lavoro nel complesso.
C’è, ad esempio, un delega al Governo per introdurre la possibilità della partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell’azienda.
Relativamente al congedo parentale, viene previsto un giorno di congedo obbligatorio per il padre alla nascita del figlio (entro 5 mesi), in aggiunta alle 20 settimane a cui ha diritto la madre. Ci sono, inoltre, altri due giorni facoltativi che si scalano dalle 20 settimane di maternità.
La riforma, infine, prevede un rafforzamento delle norme impeditive delle c.d. dimissioni in bianco della lavoratrice.