Il Senato della Repubblica, nella seduta di giovedì 3 novembre 2016, ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2233, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (collegato alla manovra di finanza pubblica). Il testo passa alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, si segnalano le seguenti novità:

  • Sono estese ai lavoratori autonomi le tutele nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002. In particolare, anche i professionisti potranno beneficiare della tutela contro i ritardi nei pagamenti.
  • Sono considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. È inoltre estesa ai lavoratori autonomi la tutela prevista dalla L. n. 192/1998 contro l’abuso dello stato di dipendenza economica.
  • Prevista una tutela per i diritti di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni del lavoratore.
  • Il Governo è delegato a determinare gli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche (anche in materia di contenzioso giudiziario e sicurezza), nonché a definire la possibilità, per gli enti di previdenza di diritto privato che gestiscono forme relative a professionisti iscritti a ordini o collegi, di attivare prestazioni complementari di tipo previdenziale o socio-sanitario e ulteriori prestazioni con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una diminuzione significativa del reddito professionale per ragioni indipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  • Prevista l’esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, di tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente, nonché delle spese alberghiere e di somministrazione bevande e alimenti sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.
  • Per gli iscritti alla gestione separata Inps, dal 1° gennaio 2017, il congedo parentale sale a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Per gli stessi soggetti, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
  • È garantita la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per la formazione (master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi). Sono interamente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, gli importi pagati per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti.
  • I centri per l’impiego si doteranno di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, che fornirà servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.
  • Il Governo è delegato ad intervenire in materia di sicurezza e tutela della salute.
  • Introdotta la possibilità degli autonomi di accesso agevolato agli appalti ed ai bandi di assegnazione degli incarichi da parte delle amministrazione pubbliche. A tal fine, potranno costituire reti di esercenti la professione, partecipare alle reti di imprese, costituire associazioni temporanee professionali.
  • Le lavoratrici autonome avranno diritto al trattamento di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, senza che sia necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
  • La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comporteranno l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, da parte dei familiari della lavoratrice stessa appartenenti all’impresa familiare, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Quanto al lavoro agile, trattasi di una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato", in cui la prestazione è contraddistinta dall'esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro, giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno (dei locali aziendali). Nel lavoro agile, inoltre, può essere previsto l'impiego di strumenti tecnologici (per lo svolgimento dell’attività lavorativa) e si possono adottare forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La forma scritta, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è richiesta ai fini della regolarità amministrativa e della prova e non più ad substantiam. Il provvedimento disciplina il rapporto di lavoro (che può essere a termine o a tempo indeterminato), le ipotesi e le modalità di recesso, i diritti del lavoratore, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.