Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.12 del 17/04/2015, ha precisato che in caso di passaggio diretto ed immediato del personale da un’azienda ad un’altra, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASPI, ovvero lo stato di disoccupazione, con la conseguenza che il contributo di licenziamento non deve essere versato.

Infatti l’art.2, c.31 della L. 92/2012 prevede l’obbligo datoriale di corrispondere il c.d. contributo di licenziamento nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPI.

Secondo il Ministero del lavoro tali causali vanno ricercate negli eventi di disoccupazione involontaria a far data dal 1° gennaio 2013 ex art. 2, c.4, L. 92/2012 ai sensi del quale l’ASPI viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che presentano i seguenti requisiti: essere in possesso dello stato di disoccupazione ex art.1, c. 2, lett.c) DLgs 181/2000, poter far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

La predetta disposizione vale quindi ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASPI per l’estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante.