In caso di fallimento niente diffida accertativa
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 2414 del 21 dicembre 2023, ha precisato che in caso di fallimento del datore di lavoor o di attivazione da parte dello stesso della procedura di sovraindebitamento, il personale ispettivo non può adottare il provvedimento di diffida accertativa difettando il requisito della esigibilità.
L’intervento dell’INL, che fa seguito alle indicazioni che sull’argomento erano già state espresse dal Ministero del lavoro con la nota prot. n. 4684/2015 e con l’interpello n. 2/2018, ruota intorno all’art. 12 del D.lgs. 124/2004 (modificato dal DL 72/2020 – L. 120/2020) secondo cui “decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.
Con particolare riferimento alla locuzione “automatica formazione del titolo esecutivo”, l’INL evidenzia che la diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio:
- trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto;
- in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa, attestato da apposito verbale;
- in caso di rigetto del ricorso. L’eventuale accoglimento del ricorso impedisce pertanto la formazione del titolo esecutivo. Nel caso di accoglimento parziale sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in conformità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di lavoro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.
Ciò detto, se sussistono le citate procedure concorsuali, viene meno il carattere dell’esigibilità del credito accertato, con la conseguenza che non può essere adottato il provvedimento di diffida accertativa.
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