Le domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa, possono essere trasformate, nei limiti specificati dall’Inps con il messaggio n. 2884 del 30 giugno 2016.

In particolare, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 è possibile la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’art. 1367 c.c. e del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’art. 1424 c.c.

Diversamente, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS COLL, erroneamente presentate, in domande di indennità NASpI. Nell’ipotesi contraria di domanda NASpI presentata in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta trasformazione non è consentita, in quanto il beneficio è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL.

La trasformazione della domanda può avvenire esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante. Le nuove domande saranno acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.