In arrivo semplificazioni per il riutilizzo dei rifiuti
A cura della redazione
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Regolamento sul riutilizzo semplificato dei rifiuti
Cosa tratta?
Con Decreto 10 luglio 2023, n. 119 è stato approvato il Regolamento per le condizioni del “riutilizzo in forma semplificata” dei rifiuti, previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambiente.
Esso definisce ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020.
Il Prodotto preparato per il riutilizzo è conforme al Regolamento, quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto (o il suo imballaggio) viene munito di etichetta recante l’indicazione: “Prodotto preparato per il riutilizzo”.
Le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:
- i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- i veicoli fuori uso;
- i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1 del regolamento, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Quando entra in vigore?
Il Regolamento entra in vigore il 16 settembre 2023.
Indicazioni operative
Per avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo è sufficiente inviare alla provincia una comunicazione di inizio attività che può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione, durante i quali la provincia deve effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di legge.
Nella comunicazione devono essere indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere, ed è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:
- l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
- il titolo di godimento dell'immobile;
- la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività;
- la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività.
La Comunicazione dura cinque anni ed è rinnovabile anche in caso di variazioni dei dati comunicati dal Gestore dell’attività di riutilizzo dei rifiuti.
Riproduzione riservata ©