Imputati ammessi alla prova: prorogata la copertura assicurativa Inail
A cura della redazione
L’Inail, con la circolare n. 5 del 12 gennaio 2018, ha fornito indicazioni in merito all’estensione operata dalla L. n. 205/2017, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
In particolare, la copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati impegnati in lavori di pubblica utilità e imputati ammessi alla prova comprende solo i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a seguito dei seguenti provvedimenti:
- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 186, comma 9-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 187, comma 8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
Per quanto riguarda l’attivazione della copertura assicurativa, si confermano le modalità operative in vigore per gli anni precedenti (circolare n. 45/2015).
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