La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212 del 14 ottobre 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, c. 2, della L. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), “nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 C.P.C.”.

Più in particolare, la Consulta ha affermato il principio secondo il quale il ricorso cautelare contro il trasferimento o altri atti del datore di lavoro, tra cui il licenziamento, sia idoneo a impedire, se proposto nel termine di cui sopra, la decadenza prevista dall’art. 6, c. 2, della L. 604/1966, al pari del ricorso ordinario e della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Nel caso di specie, un lavoratore dipendente aveva proposto, nei termini di legge ricorso d’urgenza contro il trasferimento disposto dal datore di lavoro nella sede di un’altra Regione ma non aveva anche promosso il giudizio di merito nello stesso termine di 180 giorni (previsto per impedire la decadenza dall’impugnazione).