Il 31 dicembre 2011 sono entrate pienamente in vigore le disposizioni previste dall’art. 32 della L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che introduce nuovi termini di decadenza per contestare i licenziamenti, modificando l’art.6 della L. 604/1966.
Più precisamente, a pena di nullità, l'impugnazione del licenziamento ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni. Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti sono rifiutati o non è raggiunto l’accordo necessario per il relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto predetto o dal mancato accordo.
I nuovi termini di impugnazione trovano applicazione anche: in tutti i casi di invalidità del licenziamento; ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; al trasferimento, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.