Imprese sociali, i volontari devono essere in numero inferiore ai lavoratori
A cura della redazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2017, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Per acquisire la qualifica di impresa sociale, gli enti privati devono esercitare in via stabile e principale un’attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Inoltre, per quanto attiene nello specifico il lavoro, si sottolinea che nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Il numero dei volontari impiegati nell’attività d'impresa, ai sensi delle nuove disposizioni, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
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