Sulla G.U. n. 142/2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18/05/2018 n.72, che riconosce, per gli anni  2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività e fino alla loro assegnazione o destinazione, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio.

Questo trattamento speciale trova applicazione nei casi in cui non sia possibile ricorrere ai trattamenti a sostegno del reddito previsti dal D.Lgs. 148/2015.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Spetta all'Amministratore giudiziario specificare i nominativi dei lavoratori per i quali richiedere il riconoscimento del trattamento.

Il trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Mentre il trattamento non può essere richiesto: per i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa; per il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; per i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Sempre per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori predetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto e che non hanno i requisiti per accedere alla Naspi, l'INPS concede, su richiesta dell’amministratore giudiziario per la durata di quattro mesi, un’indennità mensile, priva

di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della Naspi.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione.

Infine si segnala che a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività, la verifica della regolarità contributiva (DURC) avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.