L’INPS, con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ex art. 22, D.L. 4/2022.

I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di CIGO con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", per un periodo di durata massima pari a 13 settimane - collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 103/2021 (L. 125/2021) - e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall'articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

I termini di presentazione delle domande con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" sono i seguenti:

a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;

b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti dall'art. 22 del D.L. 4/2022, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.

I datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch'essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall'art. 22 del D.L. 4/2022, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.

Per tale richiesta, i datori di lavoro devono seguire l’iter procedurale già descritto nella circolare INPS 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del decreto ministeriale che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all'Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale ai sensi dell’art. 22 del D.L. 4/2022, per i periodi stabiliti dal decreto medesimo. Tali istanze devono essere trasmesse all'Istituto utilizzando la causale “COVID 19 - DL 4/22 – sospensione CIGS”, secondo le modalità sopra illustrate.

Si ricorda, da ultimo, che:

-          per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale;

-          durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro;

-          il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.