Imprese in crisi: niente esonero contributivo se si assume con contratto intermittente
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 07/09/2022 n.99, fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 in caso di assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento della struttura per la crisi di impresa, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese predette.
I soggetti che possono fruire dell’esonero contributivo sono tutti i datori di lavoro, a prescindere che abbiano o meno la natura di imprenditore. Rimane esclusa la P.A.
Sono incentivabili tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato volte a incentivare lo stabile riassorbimento dei lavoratori provenienti dalle aziende in crisi, inclusi quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e quelle a scopo di somministrazione anche se la stessa viene resa verso l’utilizzatore a tempo determinato.
Questo significa che restano esclusi: il contratto di lavoro intermittente (anche se a tempo indeterminato), le prestazioni di lavoro occasionale e il contratto di lavoro domestico.
L’incentivo spetta per le per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ed è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di part time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’INPS evidenzia che non sono oggetto di sgravio: i premi e i contributi all’INAIL, il contributo dovuto al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, il contributo ai fondi di solidarietà bilaterali e il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Riguardo alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, la misura spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Deve, invece, escludersi che la misura in trattazione possa essere riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in una regione del Mezzogiorno, come è, invece, espressamente stabilito per l’esonero per l’occupazione giovanile.
Inoltre, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
In merito alle condizioni che devono essere rispettate per fruire dell’esonero, viene evidenziato che l’incentivo è riconosciuto anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’esonero può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Inoltre, al fine di consentire una più estesa applicazione della misura in trattazione, si ritiene che l’esonero possa essere riconosciuto anche laddove l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivabile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.
L’INPS ritiene che l’esonero non è subordinato alle ulteriori specifiche condizioni previste per l’esonero per l’occupazione giovanile.
Segnatamente, in capo al datore di lavoro che assuma lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento.
A differenza del bonus giovani, l’esonero contributivo per le imprese in crisi non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e non è concesso nei limiti e alle condizioni del Temporary framework.
Infine, la circolare evidenzia che l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo pieno ed indeterminato i soggetti percettori della NASPI, mentre non è cumulabile con altre misure di tipo economico e contributivo.
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