L’INPS, con il messaggio 11/10/2013 n.16291, ha precisato che sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per l’IVS gestione commercianti, anche coloro che vengono qualificati come produttori occasionali tra quelli del terzo e quarto gruppo di cui agli artt 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione del 25/05/1939. 

Più precisamente l’Istituto previdenziale, richiamando la circolare 78/2010, ha chiarito che ai fini previdenziali ciò che rileva è solo lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o il sub agente. Nel caso in cui le attività siano svolte con le caratteristiche tipiche dell’abitualità e della prevalenza, è necessario valutare caso per caso gli elementi che determinano l’iscrizione alla gestione commercianti. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione. 

Nella circolare richiamata, l’INPS aveva analizzato la figura dei produttori di terzo e quarto gruppo. In particolare i produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti a un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso è normalmente stabilito in provvigioni. 

Poiché da più parti è stato evidenziato che l’assenza della lettera di autorizzazione per il produttore occasionale giustificava la non obbligatorietà dell’assicurazione IVS, l’INPS è ritornato sulla questione sostenendo che gli elementi che non assumono valore ai fini dell’obbligo assicurativo, sono: la struttura organizzativa, in quanto è rilevante esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre; la presenza o meno della c.d. piazza entro cui i produttori svolgono la loro attività e i limiti, relativi al potere di concludere o meno i contratti di assicurazione, eventualmente previsti nella lettera di autorizzazione. 

Questo consente di superare definitivamente i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono registrati in materia. In merito al regime sanzionatorio, l’INPS ha assunto un comportamento morbido nei confronti dei contribuenti, affermando che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, trovano applicazione i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della Legge 388/2000, che consentono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili. Tale riduzione, però, non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti.