Imprese in amministrazione straordinaria: restano invariate le modalità di richiesta della CIGS
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20 del 28 novembre 2017, ha fornito una sintesi della disciplina in materia di trattamento Cigs in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa.
Il documento conferma che l’accesso agli ammortizzatori da parte delle predette aziende non è stato riformato dal D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, restano invariate le modalità di richiesta del trattamento Cigs.
Si ricorda che, nei casi in esame, la Cigs ex art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/93 decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza e sino alla data di emanazione del provvedimento del Tribunale concernente la chiusura della procedura.
Le imprese in amministrazione straordinaria per le quali sono già state accertate difficoltà economico-finanziarie in sede giudiziaria, non sono tenute, in sede di presentazione dell’istanza di Cigs, ad inviare la stessa ai Servizi Ispettivi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
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