Imprese alimentari artigiane: nuovi chiarimenti sul ricorso al lavoro intermittente
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 1/2018 (nota 1727 del 30.1.2018), ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, da parte delle attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., di ricorrere al lavoro intermittente in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, riconducendo l’attività tra quelle del punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Si ricorda, in proposito, che al punto n. 5 vengono individuate le prestazioni svolte da: “camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.”. Tale terminologia evidenzia che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora ricorrano due condizioni:
- è necessario che i lavoratori siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina;
- è necessario che l’attività sia resa nelle strutture espressamente richiamate.
Secondo il Ministero, non è possibile estendere la nozione di “esercizi pubblici in genere” anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi. Al riguardo, si ricorda che il settore dei pubblici esercizi gode della specifica deroga al limite delle 400. Tale deroga è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 - corrispondente ai citati settori produttivi - sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgano attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Pertanto, le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 solo se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”, tenuto anche conto dei criteri di individuazione predetti.
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