L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circ. n. 4623 del 24 maggio 2018, ha chiarito che il personale ispettivo non può ricorrere alla diffida accertativa nei confronti di imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria conseguente a sequestro, in quanto i crediti dei lavoratori, nella fattispecie, possono essere accertati esclusivamente attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Allo scopo si segnala anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Palermo, sentenza 724/2015), secondo cui “per il soddisfacimento dei crediti che trovano titolo nell’esecuzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data in cui la società datrice di lavoro è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, il lavoratore non deve chiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice del lavoro, in quanto nella fattispecie trova applicazione l’art. 52 del D.Lgs. 159/2011”.