Imprenditoria giovanile: IVA agevolata per le attività iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, ha chiarito che coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del DL 192/2014 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.
Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10.
Ciò premesso, il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione 67/2015 o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.
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