Imprenditoria giovanile: fissati i codici tributo per l'imposta sostitutiva
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 25/05/2012 n.52E, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati con il mod. F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 5% dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali per favorire l’imprenditoria giovanile così come previsto dall’art.27 del DL 98/2011 (convertito in L. 111/2011).
In particolare l’agevolazione è riconosciuta per il periodo d'imposta in cui l'attività' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività' d'impresa, arte o professione, sempreché questa sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2007.
Il beneficio e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Sono quindi stati istituiti i nuovi codici tributo 1793 (acconto prima rata), 1794 (acconto seconda rata o unica soluzione) e 1795 (saldo), che devono essere esposti nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione quale “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso in formato AAAA.
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