L’INPS, con il messaggio n. 103 del 13 gennaio 2021, ha chiarito che i lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, presenteranno l’istanza per l’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis (contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e per la contribuzione dei lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti, rispettivamente, per i mesi di novembre e dicembre 2020) del D.L. 137/2020, possono sospendere il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il termine della sospensione è fissato dal Legislatore non oltre il 16 febbraio 2021.

L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new individuale) nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

Allo scopo si ricorda, infatti, che la disciplina dell’esonero in esame è stata integrata, da ultimo, dall’art. 10, c. 6, del D.L. 183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020, che ha disposto: “Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del D.L. 137/2020 (L. 176/2020), è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.