L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 78 del 19 gennaio 2023, ha precisato che il pilota d’aereo che viene utilizzato in traffico internazionale, deve versare le imposte unicamente nello Stato di residenza.

Nel caso in esame, un pilota d’aereo con residenza nei Paesi Bassi, dipendente di una compagnia di volo avente una stabile organizzazione in Italia, ha versato le imposte anche nel nostro Paese.

Adesso chiede il rimorso delle imposte versate in Italia, sul presupposto che i redditi percepiti in qualità di lavoro dipendente derivanti dai voli internazionali, non risultano imponibili nel nostro Paese per effetto dell’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni secondo cui se il lavoro dipendente è esercitato, da un residente di uno Stato contraente la Convenzione, a bordo di un aeromobile utilizzato unicamente all'interno dell'altro Stato contraente il Trattato, sarebbe inappropriato concedere il diritto d'imposizione esclusiva sui redditi derivanti da tale attività lavorativa allo Stato di residenza del Contribuente.

Ne consegue che l'intero reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente a bordo di un aeromobile utilizzato in traffico internazionale, da una impresa con sede di direzione effettiva in uno dei due Stati contraenti, deve essere assoggettato ad imposizione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario dello stesso.

Quindi se il pilota risulta fiscalmente residente nei Paesi Bassi negli anni di svolgimento dell'attività lavorativa a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale per conto di una compagnia aerea con sede di direzione effettiva nei Paesi Bassi, i relativi redditi devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva nel suo Paese di residenza e, pertanto, non possono essere sottoposti ad alcuna tassazione in Italia.

Per richiedere il rimborso delle imposte versate erroneamente in Italia, il contribuente deve presentare apposita istanza al Centro operativo di Pescara, competente a gestire i rimborsi ai soggetti non residenti in materia di ritenute.