Impianti sportivi: ammesso anche il lavoro intermittente ed accessorio
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 dell'1 marzo 2010, il decreto ministeriale 24.2.2010 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati steward.
In particolare, si sottolinea come, per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 8.8.2007 (servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto), le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
Ciò detto, una considerazione importante riguarda la possibilità, riconosciuta dal decreto di cui sopra, anche per le agenzie di somministrazione, di ricorrere al lavoro occasionale accessorio. Si tratta per vero di un'eccezione a quella che è, invece, la regola generale prevista dalla normativa vigente, secondo cui il lavoro occasionale di tipo accessorio non può essere oggetto di intermediazione.
Riproduzione riservata ©