Impatriati: regime fiscale agevolato applicabile anche nei gruppi societari
A cura della redazione
La Commissione Tributaria della provincia di Milano, con la sentenza 16 luglio 2019 n. 3395, ha deciso che il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 238/2010 (in vigore fino al 2017) per i c.d. impatriati, trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un’azienda facente parte del medesimo gruppo societario a cui apparteneva il precedente datore di lavoro.
Nel caso in esame un lavoratore aveva presentato il mod. 730/2014 dichiarando redditi imponibili al 30% così come previsto dalla Legge 238/2010. L’agenzia delle entrate però non ha ravvisato gli estremi per l’applicabilità della disciplina agevolativa dato che non vi era mai stata una vera soluzione di continuità tra l’attività prestata in Italia, il successivo espatrio all’estero ed infine il rientro in Itali a causa del rapporto di controllo fra le datrici di lavoro del contribuente.
Di diverso avviso la Commissione tributaria la quale ha rilevato che il legislatore non ha posto paletti o meno circa l’aspetto di collegamento fra le società datrici di lavoro. Perché trovi pieno soddisfacimento la legge, occorre chele stesse società siano autonome, come di fatto lo erano quelle in esame.
Ogni società era dotata del suo codice fiscale e di una propria iscrizione presso i pubblici registri ecc.
Pertanto dopo il rientro del contribuente in Italia vi era stata una nuova assunzione e non la prosecuzione del rapporto precedente, con la conseguenza che il lavoratore aveva tutti gli elementi per godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge 238/2010.
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