Impatriati: regime agevolato se vi è discontinuità dopo il distacco
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021, ha chiarito che, al fine di usufruire del regime speciale impatriati ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015, la nuova attività aziendale del lavoratore distaccato che rientra in Italia non deve porsi in continuità rispetto al rapporto ante-trasferimento all’estero, ossia le condizioni del nuovo contratto, quali prestazione di lavoro, termine e retribuzione, devono richiedere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione del precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche e mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.
Nella fattispecie in esame, si tratta di un cittadino italiano laureato che, dal 2013 al 14 febbraio 2016, ha lavorato nel nostro Paese per un’azienda italiana, con contratto a tempo indeterminato. Dal 15 febbraio 2016, è stato distaccato presso una società del gruppo internazionale, nella Repubblica popolare cinese, in esecuzione di un contratto regolamentato dalla legislazione dello stato estero.
Dal 1° gennaio 2021, il contribuente è rientrato in Italia e lavora, con contratto a tempo indeterminato, per la stessa società italiana per la quale aveva prestato la sua attività prima del distacco in Cina. L’istante fa presente che dal giugno 2016 è iscritto all’Aire e che per il periodo trascorso all’estero, la RPC ha rappresentato per lui e la moglie il centro degli interessi personali ed economici.
Il contribuente chiede se, considerato il periodo di distacco all’estero, può usufruire del regime speciale ai favore dei lavoratori impatriati, previsto dall’articolo 16, c. 2, del D.Lgs. 147/2015.
Allo scopo, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, c. 2, del D.Lgs.147/2015, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Con riferimento, infine, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, si rileva che l’Agenzia delle Entrate, con circolare 33/2020 aveva già precisato, tra l'altro, che "non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal "nuovo" ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese divaria natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione discontinuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame".
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