L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 32 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che non ha diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16, c. 2, del D.Lgs. 147/205, il lavoratore che, in possesso di titolo di laurea e degli altri requisiti di legge, dichiari di aver frequentato all’estero un corso universitario (Master MBA) di un anno, sebbene lo stesso avesse valore di due anni accademici.

Allo scopo, si ricorda che i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 16 in commento, per fruire del beneficio fiscale (imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%), devono avere i seguenti requisiti:

  1. essere in possesso di un titolo di laurea;
  2. aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  3. essere cittadini dell’unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
  4. svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

L’accesso al regime speciale presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo di 24 mesi precedente all’impatrio.