L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime agevolato previsto in favore dei lavoratori c.d. impatriati ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 147/2015.

Il regime speciale per lavoratori impatriati, in particolare, prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il D.L. 34/2019 e il successivo D.L. 124/2019 hanno apportato alcune modifiche al regime, tra cui l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni. La circolare fornisce alcuni chiarimenti su questi cambiamenti e sulla loro decorrenza.

La circolare chiarisce, inoltre, che i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a due periodi di imposta) possono comunque provare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Vengono chiariti diversi casi particolari: per esempio, la circolare spiega che anche i diritti d’autore possono rientrare nell’agevolazione, se derivano dall’esercizio di arti e professioni.