Impatriati: la richiesta dei benefici entro il 30 giugno successivo
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 5, c. 1, lett. c), del D.L. 34/2019 (ulteriori 5 anni di agevolazione in presenza di determinati presupposti), da parte dei soggetti, diversi da quelli indicati all’art. 5, c. 2, del citato D.L. 34/2019 (L. 58/2019), come modificato dall’art. 1, c. 50, della L. 178/2020, che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31.12.2019, risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Allo scopo, si rammenta che l’opzione in commento è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
L’importo di cui sopra deve essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Ai fini dell’applicazione dei benefici, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l’opzione in commento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento del relativo contributo (10% o 5%).
Il sostituto di imposta opererà le ritenute, nelle percentuali previste dalla norma, sulle somme e valori imponibili di cui all’art. 51 del TUIR corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata nel punto 3.1, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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