L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 32 dell’11 ottobre 2018, ha chiarito che il cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE negli anni (da gennaio 2012 a maggio 2018) in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, nel presupposto che per gli stessi periodi non sia risultato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, rientrato in Italia ed assunto da società italiana con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a partire dal giugno 2018, integra i requisiti di cui all’art. 16, c. 2, del D.Lgs. 147/2015 e, pertanto, ha diritto alla relativa agevolazione fiscale.