L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 45 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che l’agevolazione fiscale ex art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015 si applica anche nei confronti del lavoratore straniero che, assunto in Italia da ALFA ed immediatamente distaccato all’estero, trasferisce dopo 3 anni la propria residenza fiscale nel territorio italiano, assumendo nella medesima società un nuovo ruolo di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche.

Allo scopo, si ricorda che l’art. 16 in commento ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, ha precisato che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

La posizione restrittiva adottata nella circolare 17/2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;

- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, la scrivente ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato art. 16.