L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 703 del 12 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al periodo di esercizio dell’opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 5, c. 2-bis del D.L. n. 34/2019.Nel caso esaminato, il contribuente, rientrato in Italia il 15 aprile 2019, fruiva del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015) dal periodo d’imposta 2019 ed era interessato ad esercitare da subito l’opzione per la prosecuzione per un ulteriore quinquennio, con il pagamento dell'importo fissato in misura percentuale dalla Legge di Bilancio 2021. Questo perché nel frattempo l’ultima figlia minore sarebbe diventata maggiorenne in costanza del primo quinquiennio.

La risposta dell’Agenzia specifica che la prosecuzione del beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta può essere percorsa solo allo scadere del quinquennio agevolato. Nel caso specifico, quindi, il contribuente potrà esercitarla solo nell'anno 2023 (dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2024) se ancora in possesso dei requisiti necessari. Non può esercitarla prima che la figlia diventi maggiorenne al fine di risultare ancora in possesso dei requisiti.

Allo scopo, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, secondo il dettato normativo, risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione di cui all'art. 1, c. 50, della legge di Bilancio 2021, ancorchè beneficiari al 31.12.2019 del regime speciale per lavoratori impatriati:

1) gli sportivi professionisti;

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE;

4) i cittadini extra-comunitari.