L’Agenzia delle Entrate, tra gli argomenti trattati a Telefisco 2021, ha chiarito che, ai fini dell’estensione del regime speciale per i lavoratori impatriati per un ulteriori quinquennio, previsto dall’art. 1, c. 50, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), l’onere del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30.4.2019 deve essere calcolato sull’intero reddito complessivamente prodotto e non su quello già agevolato al 50%.

Allo scopo, si ricorda che il citato art. 1, c. 50, consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati (imponibilità del 50% del reddito prodotto in Italia per ulteriori 5 periodi di imposta, in presenza di determinati requisiti) anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31.12.2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.​

In particolare, tali contribuenti, a condizione che siano stati iscritti all'AIRE ovvero siano cittadini UE, e purché abbiano trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16, D.Lgs. 147/2015, possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al c. 1, lett. c, dell’art. 5 del D.L. 34/2019), previo versamento di:​

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;​

- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.