L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 315 del 31 maggio 2022, ha chiarito che i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività di agente di calciatore costituiscono reddito di lavoro autonomo e, come tali, se sussistono le condizioni di legge, possono essere sottoposti la regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015.

Con riferimento alla attività di agente sportivo, il D.Lgs. 37/2021, in attuazione dell'art. 6, della L. 86/2019, reca le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo che, per espressa previsione recata dall'art. 15-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'art. 3, c. 1, del citato D.Lgs. 37/2021, definisce l'agente sportivo come «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione».

La riportata definizione afferma che l'agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, il che implica che egli, nell'esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell'ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l'apporto personale dell'agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente.

L'art. 4 del medesimo decreto prevede che per svolgere la professione l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

Relativamente ai compensi conseguiti dal procuratore nell'esercizio della propria attività, l'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 37/2021 prevede che gli stessi sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

Quanto sopra evidenzia, secondo l’Agenzia delle Entrate, come l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.

Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, l'intenzione di declinare l'attività svolta dall'agente sportivo alla stregua di una "professione".

Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

Con riferimento al caso di specie, quindi, il procuratore sportivo che, iscritto all’AIRE dal 2014, trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dall’1.1.2022 per esercitare sul territorio italiano la propria attività, può fruire, sussistendo tutti i presupposti di legge, del regime agevolato previsto dall’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 147/2015 e, pertanto, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30%, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi.