L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38 del 30 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni, ulteriori a quelle generiche ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015, che gli sportivi professionisti devono rispettare al fine di fruire delle agevolazioni fiscali per i lavoratori “impatriati”.

Innanzi tutto, si ricorda che presupposto per applicare il regime speciale per lavoratori sportivi, è l’esistenza di un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’art. 3 della L. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023), ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del D.Lgs. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023) nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

La norma prevede che il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo sia di ammontare superiore a:

- euro 1.000.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;

- euro 500.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.

Il regime speciale è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo stipulato con la società sportiva; al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore sportivo percepisca compensi e/o redditi da soggetti terzi, detti redditi non sono agevolabili in quanto non derivanti direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.

In merito alle condizioni necessarie per l’accesso al regime, la risoluzione, inoltre, chiarisce che:

- il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), risulta soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno. Pertanto, può accedere al regime speciale anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno;

- con riferimento al requisito reddituale, quest’ultimo va verificato con riferimento all’ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con la società sportiva, vale a dire all’importo complessivo dell’ingaggio pattuito.

Come noto, anche per i lavoratori sportivi, il regime speciale si applica se «l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano», ovvero se l’attività «è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta».

In merito, si osserva che, nel computo dei detti 183 giorni, rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi; non possono, invece, essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.

Con riferimento ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), si ritiene che gli stessi assumano a tutti gli effetti la natura di “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza.

Pertanto, la partecipazione del lavoratore sportivo ad una competizione a livello internazionale all’estero, ad esempio della durata di 40 giorni, comporta che tale periodo rileva ai fini del conteggio dei 183 giorni per la verifica della prevalenza dell’attività svolta in Italia ai fini della produzione del reddito agevolabile nel territorio dello Stato.

Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.