Impatriati: nessuna agevolazione in caso di rientro in Italia dopo un periodo di distacco all’estero
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 119 del 17/03/2022, ha reso noto che il beneficio fiscale di cui all’art. 16, c. 1 del D.lgs. 147/2015 (c.d. regime fiscale per gli impatriati) non spetta al dipendente che rientra in Italia dopo alcuni anni di distacco all’estero, se il rapporto di lavoro rimane regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell’assunzione con lo stesso datore di lavoro.
L’Agenzia delle entrate ribadisce un concetto che aveva già espresso con la circolare 33/E del 2020 con la quale aveva precisato che in caso di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, il beneficio fiscale non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
Adesso l’Agenzia delle entrate aggiunge che tale preclusione sussiste anche quando il distacco all’estero è stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.
Restano comunque salve le specifiche ipotesi derogatorie elencate nella citata circolare dove il rientro in Italia non avviene come conseguenza della naturale scadenza del distacco ma è determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ad esempio quando il contratto di distacco è stato più volte prorogato e la sua durata nel tempo ha determinato quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero oppure il rientro in Italia del dipendente non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
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