L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 186 dell’8 aprile 2022, ha chiarito che può fruire del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 16, D.Lgs. 147/2015 per i lavoratori impatriati, il cittadino italo – australiano iscritto all’AIRE che trasferisce la residenza fiscale in Italia per ivi svolgere la propria attività in remote working, rimanendo alle dipendenze del proprio datore di lavoro straniero.

Quello che conta, secondo l’Amministrazione finanziaria, è che siano soddisfatte congiuntamente le condizioni di cui al citato art. 16, c. 1, ossia che il lavoratore trasferisca la residenza fiscale in Italia ex art. 2 del TUIR, non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni e l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Nella fattispecie esaminata, l’interpellante ha dichiarato di essere cittadino australiano e italiano, iscritto all’AIRE dal 7 ottobre 2002 e attualmente residente nei Paesi Bassi nonché di essere Dirigente presso una società statunitense, attualmente in distacco in Olanda. L'Istante, inoltre, ha precisato che:

- la Società è una multinazionale, con sede legale a New York e sedi operative in diversi Paesi, e che le mansioni svolte consistono nel coordinare progetti su scala globale e fornire supporto alle varie sedi operative della Società;

- quando ha iniziato la propria attività lavorativa con la Società era residente negli Stati Uniti e "green card holder" e che dal mese di novembre del 2019 si è trasferito nei Paesi Bassi; ha svolto le proprie mansioni presso la sede statunitense della Società fino al 31 ottobre 2019, sulla base del contratto di lavoro stipulato nel mese di dicembre 2018 e che il 28 ottobre 2019 è stato distaccato presso la società della multinazionale operante nei Paesi Bassi, in base ad un contratto di distacco, a seguito del quale ha ivi trasferito la propria residenza, dove tuttora vive e svolge la propria attività lavorativa sempre a supporto delle operazioni globali della Società;

- per i periodi di imposta 2020 e 2021 è stato in distacco nei Paesi Bassi dove vive insieme al coniuge, aderendo al particolare regime fiscale olandese denominato "30% - Regeling Kantoor Buitenland", e che alla data di presentazione dell'istanza è ancora in distacco nei Paesi Bassi e residente nella città di Amsterdam. L'Istante ha anche rappresentato che, a seguito dell'evoluzione della situazione pandemica globale e della possibilità per i lavoratori delle grandi imprese multinazionali di poter svolgere le proprie mansioni a distanza, la Società gli ha offerto la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità remote working e che alla luce di tale possibilità intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia entro il mese di giugno 2022, svolgere in tale Paese la propria attività lavorativa a decorrere dal periodo di imposta 2022 e mantenere la propria residenza fiscale in Italia per almeno due periodi di imposta.

Ha fatto presente, inoltre, che, a seguito del prospettato trasferimento in Italia, le attività lavorative rimarranno le medesime e che, quindi, anche dall'Italia continuerà a svolgere la propria attività lavorativa (in modalità remote working) a favore del proprio datore di lavoro estero e delle operazioni globali della Società.