L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 3 del 7/01/2022, ha ribadito che possono accedere all'agevolazione prevista dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015 per gli impatriati, i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Riguardo al requisito per fruire dell’agevolazione consistente nello svolgimento dell’attività prevalentemente in Italia, l’Agenzia precisa che tale condizione deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno. Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

Invece, in merito al periodo d’imposta a partire dal quale decorre l’agevolazione, l’Agenzia richiamando l’art. 2 del TUIR, in base al quale sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (condizioni alternative tra loro), ha precisato che se il trasferimento in Italia è avvenuto dopo aver trascorso all’estero più di 183 giorni, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio italiano, soltanto dal periodo d’imposta successivo.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, poiché la cittadina italiana, dopo aver trascorso alcuni anni in Svizzera, ha trasferito la residenza solo dal 6 settembre 2021, potrà accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati soltanto dal 1° gennaio 2022.