Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 4820 del 27 agosto 2009, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla L. n. 94 del 15 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128/L del 24.7.2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009).
Le principali novità riguardo al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 2009 (T.U. Immigrazione) sono rivolte, innanzi tutto, a facilitare la permanenza sul territorio nazionale degli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di II livello: in siffatta ipotesi, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, lo studente può essere iscritto, per 12 mesi, nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 del Regolamento al DPR 7.7.2000 n. 442 (può, quindi, richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non abbia ancora un'attività lavorativa) oppure richiedere, nel caso in cui abbia già una proposta di assunzione, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro, presentando domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione utilizzando la modulistica già in uso.
Altra novità di rilevo è quella che introduce per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati (art. 27 T.U.) la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una semplice comunicazione allo Sportello Unico della proposta di contratto da parte del datore. E' necessario, però, che lo stesso datore abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno un apposito protocollo d'intesa, nel quale si impegni a garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari con particolare riferimento alla capacità economica richiesta. Solo in quest'ultimo caso, il datore potrà avvalersi della procedura semplificata, per la quale verrà predisposta apposita modulistica informatizzata; mentre la procedura già in uso continuerà ad essere utilizzata in tutti gli altri casi.
Da ultimo, si ricorda la nuova formulazione dell'art. 29 del T.U., secondo il quale:
1) lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (sarà rilasciato apposito certificato dalle autorità comunali);
2) hanno valore esclusivamente le norme nazionali relative alla famiglia monogamica, quindi è  stabilito espressamente il divieto di ricongiungere più coniugi per la stessa persona (occorre esibire, a seconda dei casi, il certificato di stato di famiglia o il certificato di matrimonio del genitore);
3) il genitore naturale può ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito (da parte del genitore soggiornante). Al fine di consentire la presentazione di tali istanze, verrà predisposto un modulo informatizzato che consentirà al genitore già regolarmente soggiornante di presentare la domanda per nome e per conto del minore.