La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21485 del 18 ottobre 2011, ha dichiarato illegittimo il licenziamento se il datore di lavoro usa il proprio potere senza il rispetto delle regole di correttezza e buona fede.

Nel caso di specie è stato censurato il comportamento di una società che ha provveduto a licenziare una lavoratrice senza dar seguito alla (motivata) richiesta della stessa di rinvio della convocazione per l’audizione orale.

L’art. 7 della L. n. 300/1970 subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non comportando, per il datore di lavoro, un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo l’obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona. La stessa norma, tuttavia, presuppone che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione.