Illegittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova se quest'ultimo non è previsto
A cura della redazione
Il Tribunale di Milano, con sentenza 31 gennaio 2001, ha accolto il ricorso di un operaio, addetto al servizio di giardinaggio, che aveva adito il competente giudice del lavoro per ottenere la dichiarazione di illegittimità del proprio licenziamento comunicato dal convenuto per il mancato superamento della prova.
Nel contratto a tempo in questione non era previsto alcun patto di prova.
Anche qualora si considerasse valido l'assunto per cui il patto di prova debba ritenersi inserito automaticamente in un contratto individuale, attraverso il richiamo al C.C.N.L. che lo preveda come necessario o normale, nel caso di specie era lo stesso C.C.N.L. invocato dalle parti a prescrivere per il patto di prova l'inserimento nel contratto di lavoro in "forma scritta".
Nel difetto di tale forma, non esiste nel caso di specie patto di prova.
Il licenziamento, non essendo poi sostenuto da alcuna giustificazione, è stato dunque annullato.
In conclusione, il patto di prova nel rapporto tra le parti deve risultare o dal contatto individuale o dal contratto C.C.N.L. che lo preveda come necessario o normale: in entrambi i casi bisognerà rispettare la forma richiesta per l'inserimento del patto stesso.