La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 19/01/2023 n. 1584, ha deciso che il licenziamento per scarso rendimento può essere considerato legittimo, purché la pluralità di condotte che vi stanno alla base non siano già state oggetto di provvedimenti disciplinari conservativi nei confronti del lavoratore.

Nel caso in esame un lavoratore era stato licenziato per scarso rendimento dopo che nei suoi confronti erano state contestate ben 110 condotte irregolari tutte punite con provvedimenti conservativi.

Il giudice di secondo grado, riformando la sentenza del Tribunale, aveva accolto il ricorso del lavoratore con cui chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimato nei suoi confronti, giungendo alla conclusione che l’esonero definitivo si era basato esclusivamente sui precedenti disciplinari a carico del dipendente, tutti sanzionati con misure non espulsive.

La Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni del giudice di merito ribadendo che lo scarso rendimento non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, poiché ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai già esaurite.

Solo quando è esclusa tale ultima situazione è senz’altro consentita al datore di lavoro la valutazione complessiva dei comportamenti del dipendente.

In breve il fatto o i fatti in precedenza oggetto di contestazione e di sanzione, quand’anche antigiuridici all’origine, non lo sono più se nuovamente contestati, appunto perché già puniti.

Trova quindi applicazione anche nella fattispecie dello scarso rendimento il divieto, più volte affermato dalla Suprema Corte (si veda Cass. n. 20429/2016 e n. 22388/2014), di esercitare due volte il potere disciplinare per lo stesso fatto sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica.