Il garante della privacy, nella propria newsletter n. 419 del 15 settembre 2016, ha sottolineato che devono essere considerate in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale.

Sulla base di tale principio, il Garante ha vietato a un'università il monitoraggio massivo delle attività in Internet dei propri dipendenti. Il caso era sorto proprio per la denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente, che lamentava la violazione della propria privacy e il controllo a distanza posto in essere dall'Ateneo. L'istruttoria del Garante aveva evidenziato che i dati raccolti erano chiaramente riconducibili ai singoli utenti, anche grazie al tracciamento puntuale degli indirizzi Ip (indirizzo Internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) dei pc assegnati ai dipendenti. L'infrastruttura adottata dall'Ateneo, inoltre, consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all'e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base alla normativa, "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa". Tali software, infatti, non erano necessari per lo svolgimento della predetta attività ed operavano, peraltro, in background, con modalità non percepibili dall'utente. E' stato così violato lo Statuto dei lavoratori - anche nella nuova versione modificata dal cosiddetto "Jobs Act" – che in caso di controllo a distanza prevede l'adozione di specifiche garanzie per il lavoratore.

Nel provvedimento il Garante ha rimarcato che l'Università avrebbe dovuto privilegiare misure graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus. In ogni caso, si sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori. L'Autorità ha infine riscontrato che l'Università non aveva fornito agli utilizzatori della rete un'idonea informativa privacy, tale non potendosi ritenere la mera comunicazione al personale del Regolamento relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici, violando così il principio di liceità alla base del trattamento dei dati personali.