L’INPS, con la circolare n. 54 del 26 marzo 2018, ha ricordato che le tutele previste dall’art. 54bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 179/2017, si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’INPS.

La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al Responsabile tramite il “modulo per la segnalazione di condotte illecite”, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo è pubblicato nella sottosezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione” della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ed è compilabile on line.

Allo scopo, è opportuno segnalare quanto previsto dalla norma in commento: “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, c. 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza” (Art. 54-bis, comma 1).